Il noleggio occasionale prevede la possibilità per i titolari (persone fisiche o società non aventi come oggetto sociale il noleggio o la locazione) e per gli utilizzatori in locazione finanziaria di imbarcazioni e navi da diporto di concederle, in forma occasionale, in noleggio. Questa attività ai fini normativi non costituisce “uso commerciale” della barca e i proventi possono essere assoggettati a un’imposta sostitutiva del 20 per cento se i contratti hanno una durata complessiva non superiore ai 42 giorni annui. Il DL 69/2013 ha tolto ogni riferimento per quanto riguarda il tetto massimo degli introiti.Prima di effettuare attività di noleggio occasionale bisogna inviare una comunicazione:

Alla Capitaneria di Porto territorialmente competente.
All’Agenzia delle Entrate.
Nel caso l’attività dia luogo a prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio, all’Inps e all’Inail.
Il modulo per la comunicazione può essere compilato on line sul sito delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera. La compilazione genera un documento in formato .pdf che deve essere poi trasmesso per e-mail, all’Agenzia delle Entrate, all’indirizzo <dc.acc.noleggio@agenziaentrate.it><dc.acc.noleggio@agenziaentrate.it>. Copia della comunicazione, di eventuali ricevute e dei contratti di noleggio, vanno tenute a bordo.• Decreto Interministeriale del 26 febbraio 2013 – ministero Infrastrutture e Trasporti di concerto con il ministero Economia e Finanze “Definizione delle modalità di comunicazioni telematiche necessarie per lo svolgimento dell’attività di noleggio occasionale di unità da diporto”.

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